Lo Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DURATA

Art. 1) E' costituita l'Associazione NipPop con sede a Bologna (BO), in via Chiudare n. 9. Eventuali spostamenti sul territorio nazionale potranno avvenire su semplice delibera dell’Assemblea, senza alcuna modifica dello Statuto.

Art 2) L’Associazione è una Associazione di fatto, senza scopo di lucro, laica e apartitica.

Art 3) L’Associazione ha durata indeterminata.

Art 4) L’Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle disposizioni del codice civile del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile.

Art 5) L'Associazione NipPop è una Associazione di promozione culturale e sociale e persegue i seguenti scopi:

a) promuovere la cultura giapponese contemporanea, attraverso l’analisi delle tendenze pop attuali, con particolare riguardo agli ambiti dell’animazione, del manga, della filmografia dell’arte e della letteratura, al fine di riflettere sui fenomeni che hanno contribuito in modo determinante alla diffusione della cultura nipponica, valorizzando inoltre le possibilità di interazione con il territorio, con la comunità giapponese a Bologna e con le associazioni culturali e le aziende locali da tempo impegnate nella promozione della cultura del Sol Levante;

b) organizzare e promuovere incontri, workshop e iniziative sul tema della cultura giapponese con studiosi, esperti e artisti di fama internazionale;

c) organizzare e promuovere concerti di musica giapponese;

d) organizzare e promuovere esposizioni di fotografie, documentari e opere d’arte nipponica, rassegne cinematografiche;

e) organizzare e promuovere competizioni ludiche sul tema cosplay;

f) condividere in rete non solo i materiali (elaborati, fotografie, video, etc..) prodotti durante gli eventi organizzati, ma anche documentazioni e report utili per un’attenta analisi del fenomeno culturale giapponese;

g) pubblicazione di testi di rassegne e/o convegni inerenti alla cultura nipponica

Al fine del conseguimento dei suddetti scopi l’Associazione potrà gestire e/o prendere in gestione e in locazione strutture, impianti, beni mobili ed immobili, stipulare contratti con altre associazioni e/o accordi con terzi.

L’associazione potrà altresì promuovere ed organizzare a livello nazionale ed internazionale, scambi culturali con altre realtà culturali ed associative.

PATRIMONIO

Art 6) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

1) contributi annui ordinari

2) eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione

3) eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio

4) eventuali erogazioni, lasciti e donazioni

5) eventuali contributi da parte di Amministrazioni, Enti pubblici o privati, Istituti ecc.: donazioni, offerte, sponsorizzazioni, ecc.

6) eventuali introiti derivanti da manifestazioni pubbliche/private e/o da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o da campagne di sensibilizzazione od altro

7) eventuali contributi derivanti da azioni promozionali e da ogni altra attività consentita dalla legge

8) ogni altro tipo di entrate.

Art 7) La utilizzazione di eventuali elargizioni in danaro, donazioni e lasciti, che devono essere accettate dal Consiglio Direttivo, e eventuali utili o avanzi di gestione è stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque deve essere volta al perseguimento degli scopi statutari e attività ad essi connesse.

Art 8) Ai sensi dell’art. 148 del D.P.R. 917/86 è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ASSOCIAZIONE

Art 9) L’attività dell’Associazione può essere organizzata in settori interni. I responsabili dei settori devono essere soci ordinari ed entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo. Ogni settore ha libertà progettuale, ma fa riferimento decisionale al Consiglio Direttivo.

E’ possibile attivare altri settori su proposta di qualunque socio in Assemblea, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

SOCI

Art 10) I soci si distinguono in:

Soci ordinari : sono i soci che tramite opportuna domanda manifestano la loro volontà di cooperare e supportare l’Associazione e la cui domanda di ammissione, che comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e sue eventuali modifiche, si considera accettata se entro due settimane dall’ammissione non viene contestata dal Consiglio Direttivo.

Al momento dell’ammissione, il nuovo socio ordinario dovrà versare la quota di adesione e successivamente la quota associativa annuale, il tutto nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I soci in regola con i versamenti delle quote anzidette hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione.

Soci sostenitori : sono i soci che si distinguono per il sostegno all'Associazione tramite versamento di contributi volontari (con quota minima di € 100,00)

Soci onorari : sono personalità nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, delle professioni e dello spettacolo, che, per le loro particolari benemerenze, sono nominati dal Consiglio Direttivo; essi hanno tutti i diritti ed i doveri dei soci ordinari, escluso il pagamento delle quote associative.

Art . 11) Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle Assemblee.

Tutti i soci potranno partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Associazione e saranno tenuti al pagamento delle quote sociali, ad esclusione dei soci onorari, e all’osservanza del presente Statuto.

Art. 12) La qualità di socio si perde per:

· morte o recesso del socio

· espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo

· decadenza, quando il socio non paga la quota annuale entro sei mesi dall’inizio dell’anno.

In ogni caso il socio non ha diritto alla restituzioni delle quote versate, né queste ultime sono in alcun modo cedibili.

Art. 13) I soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, volontariamente prestano la loro collaborazione in occasione dello svolgimento di manifestazioni o altre attività organizzate dall’associazione, non hanno diritto a compenso alcuno, ma, soltanto per l’attività svolta, al rimborso delle spese sostenute, tranne preventiva determinazione del Consiglio Direttivo

Qualsiasi spesa, quando superi il valore di € 3.000,00, dovrà essere previamente autorizzata dal Presidente. Quando superi il valore di € 10.000,00 dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo o da persona da quest'ultimo delegata.

Il rimborso avrà luogo solo previa presentazione della relativa ricevuta.

Art. 14) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio dell'Associazione, o ne leda l’immagine, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

1. richiamo

2. diffida

3. espulsione dalla Associazione.

Art 15) Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

DOVERI DEI SOCI

Art 16) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

ORGANI SOCIALI

Art 17) Gli organi dell’Associazione, se istituiti, sono:

- il Presidente

- il Vice Presidente

- il Consiglio Direttivo

- l’Assemblea generale dei soci

- il Tesoriere

- il Segretario

- il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art 18) L’Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è costituita da tutti i soci previsti dall'articolo 10 e può essere sia Ordinaria che Straordinaria.

Art 19) La convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, può essere fatta dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta indirizzata al Presidente da parte di almeno un terzo (1/3) dei soci.

La medesima deve avvenire mediante lettera e/o e-mail inviata almeno una settimana prima.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art 20) L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima, essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto.

Art 21) Il socio può farsi rappresentare da altro socio mediante rilascio di delega. Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

Art 22) In sede straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno 24 ore dopo la prima, qualsiasi sia la presenza dei soci, delibera validamente a maggioranza dei soci intervenuti. Qualora l’Assemblea Straordinaria sia chiamata a deliberare sulle modifiche dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e/o sullo scioglimento dell’Associazione, sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art 23) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Art 24) I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario incaricato, o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Art 25) L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente dell'Assemblea sceglierà due scrutatori fra i presenti.

Art 26) Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art 27) All'Assemblea spettano in sede ordinaria i seguenti compiti:

· discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni tecnico-finanziarie del Consiglio Direttivo

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo

· esaminare e deliberare in merito a tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci che dovranno pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea ed inserite nell'ordine del giorno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea

  • deliberare sulle direttive di ordine generale

· approvare l'eventuale Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo

· deliberare sulla esclusione dei soci in via definitiva

  • eleggere i membri del Collegio dei Probiviri.

Art 28) All'Assemblea spettano in sede straordinaria i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE E COMPOSIZIONE

Art 29) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell’Associazione ed ha il compito di:

  • nominare il Presidente ed il Vicepresidente
  • nominare il Segretario ed il Tesoriere
  • nominare i Soci Onorari

· deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l’attuazione delle finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso

· nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Responsabile Tecnico per il coordinamento di tutti i Settori dell’Associazione

· predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea

· vigilare sull'osservanza dello Statuto Sociale

· deliberare su ogni atto di carattere finanziario e patrimoniale che ecceda l'ordinaria amministrazione

· revisionare ogni anno gli elenchi dei soci per verificare i requisiti di ammissibilità

  • fissare i contributi associativi annuali

· deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci

  • redigere l'eventuale Regolamento interno.

Art 30) Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione del Presidente, telefonica o scritta, con preavviso di giorni sette, almeno ogni sessanta giorni per il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione. Può essere convocato anche, su richiesta scritta al Presidente, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque finché l'Assemblea Ordinaria procede al rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i Consiglieri possono essere liberamente rieletti.

Qualora venga meno, per dimissioni, decadenza, od altro, una quota minoritaria dei componenti del Consiglio, il Consiglio verrà integrato con il primo dei non eletti.

Art 32) I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese sostenute.

I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio medesimo.

IL PRESIDENTE

Art. 33) Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla.

Egli rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti nei confronti dei terzi ed anche in giudizio.

Ha la responsabilità del buon andamento degli affari sociali.

A lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi.

Il Presidente sovrintende l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Egli può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti.

In caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni sarà sostituito dal Vice Presidente.

Art. 34) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni e comunque finché non venga sostituito da nuovo Presidente regolarmente eletto.

In caso di dimissioni il Presidente dovrà presentarle a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo presso la sede legale della Associazione, con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta).

IL VICE PRESIDENTE

Art 35) Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni e comunque finché non venga sostituito da nuovo Vice Presidente regolarmente eletto.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di suo impedimento.

IL SEGRETARIO

Art. 36) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri. Ha la stessa durata in carica del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Egli dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di verbalizzante.

IL TESORIERE

Art 37) Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri. Ha la stessa durata in carica del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

E’ responsabile della cassa dell’Associazione, riscuote le quote associative e su mandato del Presidente, esegue i pagamenti con obbligo di controllo che i medesimi avvengano nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo, redige le bozze dei bilanci.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art 38) Il Collegio dei Probiviri, viene eletto contestualmente al Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. La carica di membro del Collegio dei Probiviri e incompatibile con altre cariche nell’ambito dell’Associazione.

Il Collegio arbitra ogni controversia tra i soci e tra i soci e l’Associazione, in merito all’applicazione dello Statuto dell’Associazione, degli eventuali regolamenti e di qualsiasi altra questione possa insorgere connessa all’attività dell’Associazione.

ANNO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 39) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno ad eccezione del primo esercizio che avrà inizio dalla data di costituzione della Associazione e terminerà il 31 dicembre 2014.

Una volta all’anno il Consiglio Direttivo è convocato per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art 40) Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Art 41) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto la quota annua di associazione.

E' facoltà degli aderenti effettuare versamenti aggiuntivi e acquisire in tal modo la qualifica di socio sostenitore. Tali versamenti potranno essere di qualsiasi entità e andranno a incrementare il patrimonio associativo. Detti versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, recesso o esclusione del socio versante.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per successione particolare od universale, né per atto fra vivi o a causa di morte.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42) In caso di scioglimento, per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO INTERNO

Art 43) Particolari norme di regolamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con un Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre a verifica nella prima Assemblea Generale riunita in forma ordinaria.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art 44) Qualunque controversia insorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, sarà demandata al Collegio dei Probiviri. In mancanza di accordo o qualora il Collegio dei Probiviri non fosse stato ancora costituito, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

RINVIO

Art 45) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, troveranno applicazione le norme di legge vigenti in materia.

PRIVACY

Art 46) Il socio al momento della iscrizione alla presente Associazione presta contestualmente il proprio consenso in forza del Testo Unico Privacy al trattamento dei propri dati personali per le finalità e le attività dell’Associazione ai sensi dell'art 13 del suddetto Testo Unico, così come meglio specificate nel presente Statuto.

 

Soci Fondatori:

Paola Scrolavezza

Francesco Vitucci

Sveva Antonini 

 

Presidente:
Paola Scrolavezza
 
Vice Presidente:
Francesco Vitucci
 
Segretario:
Andrea Funaro
 
Direttivo:
Sveva Antonini
Francesca Scotti
Haruka Arakawa
Giuseppe Gervasio